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La videosorveglianza nei condomini

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Abitare in un condominio e avere la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza non è affatto uno scoglio insormontabile. Ovviamente c’è un iter da seguire, ma se saprete far valere le vostre ragioni rispettando gli altri condomini, non sarà difficile chiedere loro l’autorizzazione all’intallazione di un kit di videosorveglianza.
L’introduzione dell’articolo 1122-ter del Codice Civile, inserito all’interno della riforma del condominio appartenente alla legge 220/2012 ha stabilito che si può deliberare sull’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio, in presenza dell’approvazione di almeno la metà dei millesimi degli intervenuti, fatto salvo che essi siano presenti in maggioranza in sede assembleare.
Stabilito ciò, è opportuno però fare distinzione su due casi: quello in cui il singolo condomino voglia videosorvegliare porzioni dell’edificio e quello in cui è il condominio a voler controllare a video gli spazi comuni.
Nella prima circostanza, visto che le immagini non devono essere diffuse o comunicate a terzi, il codice della privacy non viene tirato in ballo. Perciò se voleste sorvegliare la vostra stessa casa o il posto auto, non dovete ad esempio sottostare all’obbligo di segnalare la presenza della videocamera con un cartello. Tuttavia, è implicito che questi obblighi non siano dovuti nel caso in cui venga inquadrata solo la vostra proprietà. Nel caso in cui vengano invece inquadrate porzioni di altri appartamenti o proprietà terze, ci si dovrà comportare in maniera diversa.
Il Garante della Privacy stabilisce infatti che:
-coloro che transitano nell’area videosorvegliata debbano essere informati con apposita segnaletica:
– esclusi casi particolari, le immagini possano essere conservate solo per un massimo di 24-48 ore;
– se la videosorveglianza dovesse essere collegata direttamente alle forze dell’ordine, chiunque transiti nell’area ne dovrà essere informato attraverso cartelli specifici;
– le riprese effettuate dalle videocamere debbano riguardare esclusivamente le aree comuni, evitando quelle circostanti come edifici vicini, strade o esercizi commerciali che non abbiano fornito il consenso;
– le riprese ed i dati raccolti dovranno essere tutelati e protetti da misure di sicurezza che ne consentano l’accesso solo al personale autorizzato o al responsabile del trattamento dei dati (nel caso del condominio spesso questa figura è ricoperta dall’amministratore stesso).

Rispettare queste norme è assolutamente necessario, in quanto in caso contrario le immagini raccolte dalle videocamere non saranno utilizzabili in alcuna sede, anche in presenza di reati accertati e al contrario le autorità avrebbero la facoltà di procedere all’elevazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali nei vostri confronti, senza contare che ci potrebbe essere una richiesta di risarcimento da parte dei soggetti ripresi.

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1 Comment

  1. michela

    è giusto seguire queste regole, non si può entrare gratuitamente nella vita e soprattutto nella privacy delle persone

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