Spesso per quanto riguarda la videosorveglianza nei condomini sorgono tanti dubbi sulle normative sulla privacy da rispettare e sulle leggi che impongono vari obblighi. Vediamo insieme come comportarsi se di decide di installare un sistema di sicurezza in uno spazio condiviso da diversi inquilini in modo tale che vengano prese tutte le precauzioni.
Prima di tutto è bene distinguere due opzioni: lʼinstallazione di un impianto di sicurezza può essere effettuato da parte di un privato o da parte di tutto il condominio, a seconda di uno di questi due casi sorgono problematiche differenti.
Il privato prima di tutto deve sostenere il carico della spesa autonomamente e nel caso in cui cambi dimora può rimuovere il dispositivo. In questo caso la videocamera può riprendere solo l’ingresso appartenente al privato, senza coinvolgere nellʼinquadratura altri spazi comuni o appartenenti ad altri condomini. Infatti le preoccupazioni più grandi degli inquilini riguardano non solo la possibilità che possano avvenire dei furti, ma anche che la propria privacy venga messa a repentaglio dalle riprese effettuate da un altro condomino.Nel caso di un privato non saranno applicate le normali regole emanate dal Garante della Privacy, poiché le immagini prodotte saranno solo per uso personale. I cartelli che informano sulla presenza di videocamere non devono essere esposti, e non è necessaria la nomina di un delegato per il trattamento dati.
Se invece è il condominio, unicamente con maggioranza di voti a favore, a decidere lʼinstallazione di un impianto di sicurezza è necessario rispettare delle norme presenti nel Codice della Privacy e regolate dalla legge 220/2012 che si occupa di questa specifica tematica. Queste disposizioni emanate dal Garante della privacy prevedono lʼaffissione di cartelli che indicano la presenza di telecamere in quel determinato spazio, la comunicazione del collegamento alle forze dellʼordine e la cancellazione delle immagini dopo 48 ore dalla ripresa, a meno che non ne venga richiesto lʼutilizzo per determinati controlli dal responsabile dei dati. Solitamente l’assemblea condominiale nomina come delegato per il trattamento dei dati personale l’amministratore condominiale e ogni singolo condomino può accedere a questi dati solo se autorizzato.
I sistemi di sorveglianza devono inquadrare strettamente gli spazi comuni del condominio, senza che il raggio della telecamera registri immagini di strade, abitazioni e negozi nelle immediate vicinanze. Queste norme devono essere rispettate poiché si può incorrere anche in dispute penali e legali che potrebbero comportare il risarcimento pecuniario delle parti lese. Se volete maggiori informazioni che regolano questa materia è bene consultare la giuda pratica emessa dal Garante della Privacy, che risponde a tutti i dubbi più frequenti.
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